Statuto dell’
Associazione non commerciale
Figli del Mondo
Art. 1 Oggetto
- E' costituita l'Associazione "FIGLI DEL MONDO RIMINI A SOSTEGNO DELL'INFANZIA DISAGIATA" con sede in Rimini, Via G. Bruno n. 47. L'Associazione è apolitica, aconfessionale, senza scopo di lucro; ed ha durata illimitata.
- L'Associazione si propone ed ha per oggetto: - di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita umana e di rimozione delle cause di degrado della stessa, con particolare riferimento alle situazioni di sfruttamento, di abuso e di abbandono dell'infanzia, sensibilizzando, in particolare, il mondo imprenditoriale locale;
- - di diffondere localmente, anche attraverso iniziative di carattere culturale e scientifico, il valore che l'impresa e l'economia organizzata possono esprimere offrendo il proprio impegno e la propria testimonianza nel contesto sociale;
- - di reperire risorse umane tecniche e finanziarie prevalentemente nell'ambito dell'impresa e nel contesto socio economico in cui essa si esprime, volte al finanziamento e sostegno di progetti finalizzati al perseguimento delle proprie finalità statutarie, quali a titolo esemplificativo ospedali, strutture di prima accoglienza, scuole anche di formazione professionale, interventi di supporto finalizzati alla creazioni di microattività economiche in aree sottosviluppate, nonché interventi umanitari in favore della popolazione colpita da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari.
- L'Associazione non svolge attività commerciali e pertanto non distribuisce agli associati, neppure indirettamente, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la sua esistenza ed impiega ogni propria risorsa per la realizzazione delle proprie attività salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell'organizzazione verrà devoluto ad associazioni che perseguono finalità coerenti con la propria, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della le e 23.12.1996 n. 662 ( c.d. Authority di settore) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 2 Attività
- L'Associazione opera nel settore della assistenza socio sanitaria attraverso la realizzazione e/o la partecipazione a progetti di intervento individuati tra le iniziative promosse da soggetti, associazioni od enti di volontariato che operino direttamente in situazioni di emergenza. L'Associazione verificherà costantemente lo sviluppo dei singoli progetti e la effettiva destinazione delle risorse ad essi dedicate.
- L'Associazione stabilisce preventivamente le modalità di copertura finanziaria dei singoli progetti. Ogni progetto di intervento verrà intrapreso previo il reperimento dei necessari mezzi finanziari.
- L'Associazione reperisce i mezzi necessari per la realizzazione dei progetti di assistenza socio sanitaria attraverso il contributo dei propri associati e l'apporto di risorse devolute da privati ed enti.
- L'Associazione potrà acquisire la proprietà di beni immobili e mobili da destinarsi alla realizzazione dei propri progetti.
Art. 3 Soci
- Soci dell'Associazione sono i sottoscrittori del presente statuto e le persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta e la cui domanda di adesione sia accolta dal comitato. Le persone giuridiche rivestiranno la qualifica di socio per il tramite del proprio legale rappresentante, le cui generalità verranno iscritte nel registro dei soci. La qualifica di socio una volta ottenuta, perdurerà per l'intero esercizio sociale non essendo ammissibili soci temporanei e/o provvisori. La quota sociale è intrasmissibile.
- Vengono istituite le seguenti categorie di soci, con ari diritti associativi; socio ordinario, socio sostenitore e socio finanziatore, in relazione al diverso ammontare della quota sottoscritta, senza che ciò comporti alcuna differenziazione per quanto concerne la partecipazione alla vita associativa ed alla eleggibilità alle cariche sociali.
- Possono entrare a far parte dell'Associazione gli enti rappresentativi delle categorie economiche, od altre associazioni aventi finalità non in contrasto con quelle di cui al presente statuto.
- La qualifica di socio comporta il diritto di elettorato passivo ed attivo, senza limitazioni di sorta, nonché l'adesione senza riserve al presente statuto e la gratuità degli incarichi associativi nonché di eventuali prestazioni svolte in favore della Associazione.
- I soci per consentire la realizzazione delle finalità statutarie si impegnano: - a corrispondere la quota associativa stabilita ogni anno dalla Assemblea, in fasce di diverso ammontare corrispondenti alla qualifica di socio ordinario, socio sostenitore e socio finanziatore; - a privilegiare l'Associazione nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, utilizzando gli strumenti od i servizi dalla stessa eventualmente attivati ai fini di autofinanziamento; - a promuovere nella propria attività e nelle relazioni interpersonali la conoscenza della Associazione e dei suoi scopi, favorendo l'ampliamento della base sociale ed il reperimento di risorse da imprese, istituzioni o privati.
- L'appartenenza alla Associazione cessa per recesso volontario da comunicarsi con lettera raccomandata da inviare all'Associazione almeno trenta giorni prima della data di efficacia del recesso, o per esclusione del socio dovuta a comportamenti contrari alle finalità associative, agli obblighi ed ai principi i statutari. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale deciderà in via definitiva.
Art. 4 Organi
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Comitato; il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario ed il Tesoriere.Art. 5 Assemblea
- L'Assemblea è costituita da tutti i soci, persone fisiche o giuridiche, e si riunisce almeno una volta all'anno, ed in via straordinaria ogni qualvolta il comitato lo ritenga necessario o negli altri casi previsti dallo statuto.
- L'Assemblea ha i seguiti compiti: elegge i membri del Comitato; - approva gli indirizzi di intervento ed il programma di attività proposti dal Comitato; - approva il bilancio di esercizio; - stabilisce l'ammontare delle quote associative con riferimento alle diverse tipologie di socio ordinario, socio sostenitore e socio finanziatore; - approva o respinge le richieste di modifica dello statuto.
- L'assemblea è convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (lettera, telegramma, fax o semplice affissione della stessa presso la sede sociale) contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.
- La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al precedente comma, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
- Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Art. 6 Comitato
- II Comitato è eletto dall'Assemblea ed è composto da cinque a undici membri. II Comitato può cooptare in qualità di esperti persone di riconosciuta competenza e prestigio negli ambiti di intervento dell'Associazione, con funzione meramente consultiva.
- II Comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Le riunioni sono convocate dal Presidente con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata.
- La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Comitato. In tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma precedente, alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro trenta giorni dalla convocazione. II Comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice degli intervenuti.
- II Comitato ha i seguenti compiti: - elegge e revoca il Presidente ed il Vice Presidente a maggioranza dei suoi componenti, nomina il Segretario ed il Tesoriere; - assegna al proprio interno deleghe attinenti alla realizzazione dei progetti e delle iniziative della Associazione; - determina le modalità di attuazione delle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea - individua i progetti della Associazione e le modalità di copertura finanziaria degli stessi, nonché delle eventuali iniziative; - verifica la corretta realizzazione dei progetti in corso e ne rende conto ai soci in Assemblea o con apposite comunicazioni; - individua le iniziative, anche di carattere economico, per il perseguimento degli scopi statutari e determina le modalità di realizzazione delle stesse; - predispone e sottopone annualmente il bilancio all’approvazione dell'Assemblea, che deve essere messo a disposizione dei soci presso la sede sociale nei 15 giorni antecedenti la riunione assembleare che dovrà approvarlo; - delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci oe sulla esclusione degli stessi per indegnità o morosità; - ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; - nomina il componente del collegio arbitrale di spettanza dell’Associazione.
Art. 7 Presidente
- II Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi con potere di firma. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Comitato In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile dello stesso.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Art. 8 Segretario e Tesoriere
- Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti: - provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci e del libro delle adunanze, contenente i verbali delle riunioni di Assemblea e del Comitato; - provvede al disbrigo della corrispondenza; - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; - predispone lo schema del progetto di bilancio; - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.
- II Tesoriere cura l'amministrazione dei fondi dell'Associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili; provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato dei Comitato.
Art. 9 Durata delle cariche
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.Art. 10 Collegio arbitrale
- Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno 'ex tono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio entro 60 giorni dalla nomina.
- La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
- Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Rimini il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
Art. 11 Risorse economiche
- L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: - quote associative e contributi dei soci; - contributi dei privati; - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche; - contributi di organismi internazionali; - donazioni e lasciti testamentari; - introiti derivanti da convenzioni; - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
- Le risorse economiche dell'Associazione potranno essere reperite anche mediante lo svolgimento di attività connesse alle finalità statutarie.
- I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato.
- I soci non in regola con il Pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né rendere parte alle attività dell'Associazione. E' in facoltà del Comitato di deliberare l'esclusione del socio per morosità, ove questa persista malgrado gli inviti alla regolarizzazione. I soci morosi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 12 Modifiche dello statuto
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza qualificata di due terzi dei soci.Art. 13 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.