Statuto dell’
Associazione di Promozione Sociale
Figli del Mondo
Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche, una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: “FIGLI DEL MONDO A.P.S.”, con sede legale nel Comune di Rimini inVia G. Bruno n.47, operante senza fini di lucro. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria. La durata dell’Associazione è illimitata.Art. 2 - Scopi e attività
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell’art. 5 comma 1: c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:- promuovere il miglioramento delle condizioni di vita umana e di rimozione delle cause di degrado della stessa, per il tramite dell’impresa e dell’economia organizzata, , stimolando l’impegno e la testimonianza delle imprese stesse per realizzare progettualità e formazione in detto contesto sociale ed assistenziale nonché per sviluppare le competenze dei soci e del territorio;
- promuovere la cultura della Responsabilità Sociale, dell’Innovazione Sociale e dello Sviluppo Sostenibile, tra tutti i portatori di interesse e stimolando percorsi di cambiamento culturali, organizzativi e normativi, oltre che la diffusione di buone pratiche, esperienze ed elaborazioni;
- promuovere nelle imprese le occasioni di impegno etico a favore della collettività e la collaborazione con il settore del non-profit con l’obiettivo di integrare esperienze e promuovere la sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso l’impegno sociale
- promuovere l’imprenditorialità delle giovani generazioni come occasione per stimolare alla cultura della responsabilità sociale, dell’innovazione e dell’impatto sociale positivo che l’impresa stessa può avere nei confronti dei territori e delle comunità di riferimento
- di promuovere l’accesso al credito nei confronti di chi si trovi in situazioni di disagio economico e/o vogliano avviare nuove imprese con finalità economico sociali in Italia e all’estero
- reperire risorse umane, tecniche e finanziarie prevalentemente nell’ambito dell’impresa e nel contesto socio-economico in cui essa si esprime, volte al finanziamento e sostegno di progetti finalizzati al perseguimento delle proprie finalità statutarie, quali a titolo esemplificativo ospedali, strutture di prima accoglienza, scuole anche di formazione professionale, interventi di supporto finalizzati alle creazioni di microattività economiche in aree sottosviluppate;
- compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali
- partecipare a bandi e gare di soggetti pubblici e privati per il raggiungimento dei propri fini statutari
- assistere alla concessione di prestiti con Istituti di credito convenzionati
- costituire fondi di garanzia di prestiti per lo sviluppo di progetti e iniziative imprenditoriali di rilevanza sociale, in Italia e all’Estero
- emettere titoli di solidarietà
Art. 3 – Membri dell’Associazione
All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che ne condividano le finalità e si impegnino a perseguirne lo scopo e a rispettarne lo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro. Il numero degli aderenti è illimitato. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione a socio, deliberata dall’Organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. L’Organo di amministrazione comunica all’interessato la deliberazione e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato in forma scritta entro sessanta giorni; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata. La qualità di socio si perde:- per decesso in caso di persona fisica, per perdita dei requisiti di legge in caso di persona giuridica;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
Art. 5 - Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a:- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali dell’Ente, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta motivata inviata per iscritto all’Organo di amministrazione;
- esprimere il proprio voto in assemblea, ogni socio ha diritto ad un solo voto.
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi associativi.
Art. 6 - Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:- l’Assemblea dei soci;
- l’Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l’Organo di revisione legale dei conti;
- l’Organo di controllo.
Art. 7 – L’Assemblea
L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’Organo di amministrazione. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola con il versamento delle quote associative. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe. L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’Organo di amministrazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre membri dell’Organo di amministrazione o un decimo degli associati L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organo di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’Organo di amministrazione eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da inviarsi a ciascun associato almeno 15 giorni prima della data della riunione. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. L’Assemblea ordinaria:- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- approva eventuali regolamenti;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dall’Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
- individua le attività diverse di cui all’ultimo comma dell’art. 2 che precede.
Art. 8 – L’Organo di amministrazione
L’Organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a 13, eletti dall’Assemblea dei soci. I membri dell’Organo di amministrazione rimangono in carica per 3 anni. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. . Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l’Organo di amministrazione decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l’Organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo di amministrazione. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell’Organo di amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo. L’Organo di amministrazione:- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- predispone il bilancio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispone l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
Art. 9 – Il Presidente
Il Presidente, nominato dall’Organo di amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni dell’Organo di amministrazione, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall’Organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l’organo di Amministrazione per l’elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l’Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.Art. 10 – L’Organo di revisione legale dei conti
L’Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall’art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ha funzioni di controllo amministrativo. L’Organo di revisione legale dei conti resta in carica per la durata dell’Organo di amministrazione ed è rieleggibile. L’Organo di revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell’Organo di amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.Art. 11 - Organo di controllo
È nominato nei casi previsti dall’art. 30 D.Lgs 117/2017. L’Organo di controllo può essere monocratico oppure costituito in composizione collegiale da tre membri. Se nominato:- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Art. 12 – Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.Art. 13 - Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti dall’esercizio di attività diverse ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Art. 14 – Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.Art. 15 - Assicurazione dei volontari
I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.Art. 16 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.Art. 17 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.Art. 18 – Norme transitorie
Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.